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Agcom: ritorno alla fatturazione mensile, nuove diffide agli operatori

Inoltre adottati provvedimenti di diffida nei confronti di Tim, Wind Tre, Vodafone, Fastweb e Sky per non aver rispettato le prescrizioni in materia di chiarezza, trasparenza e completezza delle informative rese agli utenti.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 19/02/2018

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha verificato la persistenza sul mercato di offerte di servizi di telefonia fissa o convergenti con cadenza di fatturazione 28 giorni, ed ha conseguentemente deciso di avviare nuovi procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori responsabili della reiterata violazione della delibera n. 121/17/CONS.
L’Autorità ha poi deliberato l’adozione di provvedimenti di diffida nei confronti di Tim, Wind Tre, Vodafone, Fastweb e Sky che non hanno rispettato le prescrizioni in materia di chiarezza, trasparenza e completezza delle informative rese agli utenti, per quanto concerne, in particolare, la precisa indicazione del prezzo di rinnovo delle offerte a fronte di modifiche contrattuali nella fase di ritorno alla cadenza mensile della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica. Al riguardo, l’Agcom ha inoltre sottolineato l’esigenza di chiarire che eventuali modifiche dei suddetti costi sono conseguenza esclusivamente di scelte degli operatori e non del ripristino della fatturazione su base mensile. Le diffide riguardano anche il mancato rispetto degli obblighi in materia di esercizio del diritto di recesso.
L’Autorità ha messo in luce, a questo proposito, che:
- deve essere garantito il diritto di recedere o di passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione, anche in caso di recesso da contratti con offerte promozionali;
- l’eventuale esercizio del diritto di recesso dal contratto comporta il venir meno di obblighi di pagamento di canoni previsti per modem o decoder forniti dall’operatore, nonché di ulteriori oneri relativi a costi di attivazione;
- ai fini dell’esercizio del diritto di recesso devono poter essere impiegate tutte le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto.

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